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Legge 20/03/1998 n. 52-Il comma 8 dell'art. 5 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642 (Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996) e' il seguente: "8. In attesa del riordino dei consorzi agrari, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, in favore dei lavoratori dipendenti dei predetti consorzi che abbiano gia' fruito nel corrente anno del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonche' del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, e successive modificazioni, e' concesso con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, un ulteriore periodo di tale trattamento non eccedente i nove mesi, anche in deroga alla normativa vigente". -Il comma 25, lettera c), dell'art. 9, del decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608/1996, cosi' recita: "Art. 9 (Disposizioni diverse in materia di personale ed in materia previdenziale) "25. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo', nel limite complessivo di lire 50 miliardi a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4 dell'articolo 1 con proprio decreto: a) - b) (omissis); c) prorogare fino a tre mesi i trattamenti di integrazione straordinaria dei lavoratori gia' sospesi dal lavoro a seguito di cessazione dell'attivita', dismissioni anche parziali di rami di attivita' ovvero di procedure concorsuali che abbiano interessato le aziende medesime al fine di consentire il loro reimpiego in nuove iniziative industriali o di servizio realizzate nelle predette aree". -Il comma 25 dell'art. 4 del decreto-legge n 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n 608/1996, cosi' recita: "25. Sino al 31 dicembre 1996, quando un contratto collettivo stipulato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nei casi di cui al comma 5 dell'art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, limitatamente alle imprese sottoposte alla procedura dell'amministrazione straordinaria, guardo anche alle caratteristiche del mercato del lavoro locale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' concedere, con proprio decreto, al datore di lavoro acquirente, che abbia le caratteristiche di cui all'art. 8, comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223, i benefici previsti dall'art. 8, comma 4, e dall'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel limite delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236". - Il testo del comma 4 dell'art. 8 e del comma 9 dell'art. 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamento di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) e' il seguente: "4. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma 1, assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilita' e' concesso, per ogni mensilita' di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento della indennita' di mobilita' che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non puo' essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici e, per i lavoratori di eta' superiore a cinquanta anni, per un numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero a trentasei mesi per le aree di cui all'art. 7, comma 6. Il presente comma non trova applicazione per i giornalisti". "9. Per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilita' assunto a tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro e', per i primi diciotto mesi, quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni". -Il comma 29 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e' il seguente: "29. Al comma 25 dell'art. 4 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "sino al 31 dicembre 1996" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 1997"; dopo le parole "alla procedura dell'amministrazione straordinaria" sono inserite le seguenti: ", a procedure concorsuali, a fallimento, nonche' a tutti i casi di cessione o affitto di azienda, laddove non si riscontrino coincidenza degli assetti proprietari o rapporti di collegamento e controllo tra l'azienda cessionaria e quella cedente,". Per le finalita' di cui al presente comma, nell'ambito del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' preordinata la somma di lire 10 miliardi" -Il comma 31 dell'art. 4 del decreto-legge n 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n 608/1996, cosi' recita: "31. Al fine di proseguire nel riordino dell'attivita' di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, speciali, tossici e nocivi nelle regioni, ove e' stato dichiarato lo stato di emergenza, i lavoratori dipendenti o gia' dipendenti da discariche autorizzate, che siano state o che saranno progressivamente chiuse, nella prospettiva del riutilizzo delle risorse umane nelle attivita' di smaltimento dei rifiuti nel quadro del generale riassetto del settore, sono iscritti, dal momento del licenziamento e comunque non antecedentemente al 1 gennaio 1996, nelle liste di mobilita' sino al 31 dicembre 1997, con conseguente fruizione della relativa indennita' prevista dalla normativa vigente, fatto salvo anche quanto indicato nell'art. 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, con riferimento alla permanenza nelle liste anche oltre la predetta data del 31 dicembre 1997. L'iscrizione dei suddetti lavoratori nelle liste di mobilita' avviene tramite approvazione delle liste dei lavoratori da licenziare inviate dalle aziende ovvero dalle istanze presentate dai singoli lavoratori gia' licenziati, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvedera' nel limite massimo di spesa di 20 miliardi, ivi compresi gli oneri previdenziali figurativi. Gli oneri di cui al presente comma sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4". - I commi 1, 2 e 4 dell'art. 7 ed il comma 1 dell'art 16 della legge n. 223/1991, sono i seguenti: "1. I lavoratori collocati in mobilita' ai sensi dell'art. 4, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 16, comma 1, hanno diritto ad una indennita' per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. L'indennita' spetta nella misura percentuale, di seguito indicata, del trattamento straordinario di integrazione salariale che hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro: a) per i primi dodici mesi: cento per cento; b) dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta per cento". "2. Nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n 218, la indennita' di mobilita' e' corrisposta per un periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavora- sura: a) per i primi dodici mesi: cento per cento; b) dal tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta per cento". "4. L'indennita' di mobilita' non puo' comunque essere corrisposta per un periodo superiore all'anzianita' maturata dal lavoratore alle dipendenze dell'impresa che abbia attivato la procedura di cui all'articolo 4". "1. Nel caso di disoccupazione derivante da licenziamento per riduzione di personale ai sensi dell'art. 24 da parte delle imprese, diverse da quelle edili, rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale il lavoratore, operaio, impiegato o quadro, qualora possa far valere una anzianita' aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festivita' e infortuni, con un rapporto di lavoro a carattere continuativo e comunque non a termine, ha diritto alla indennita' di mobilita' ai sensi dell'art. 7". - L'art. 9-octies del decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608/1996, cosi' recita: "Art. 9-octies (Piani per l'inserimento professionale dei giovani nelle aree ad alto tasso di disoccupazione). - 1. Il comma 3 dell'art. 15 del decretolegge 16 maggio 1994, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e' sostituito dal seguente: "3. I progetti di cui al comma 1, lettera b), sono redatti dalle associazioni dei datori di lavoro, ovvero da ordini e/o collegi professionali sulla base di apposite convenzioni predisposte di concerto con le agenzie per l'impiego ed approvate dalle commissioni regionali per l'impiego". 2. Il comma 7 dell'art. 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e' sostituito dal seguente: "7. L'assegnazione dei giovani avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego sulla base di criteri fissati dalle commissioni regionali per l'impiego". 3. Per l'assegnazione dei giovani di cui al comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' disporre, in considerazione della specificita', anche territoriale, dell'emergenza occupazionale, modalita' straordinarie, ivi compresa l'adozione di criteri quali il carico familiare, l'eta' anagrafica e il luogo di residenza. 4. I piani di cui all'art. 15, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono realizzati fino all'anno 1998" -Gli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 2052/88 relativo alle missioni dei Fondi a finalita' strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, sono i seguenti: "Obiettivo n. 1 1. Le regioni interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1 sono regioni di livello NUTS II, il cui PIL pro capite risulta, in base ai dati degli ultimi tre anni, inferiore al 75% della media comunitaria Rientrano tra queste regioni anche l'Irlanda del Nord, i cinque nuovi La nder tedeschi, Berlino Est, i dipartimenti francesi d'Oltremare, le Azzorre, le Isole Canarie, e Madera ed altre regioni il cui PIL pro capite si avvicina a quello delle regioni indicate al primo comma e che vanno inserite, per motivi particolari, nell'elenco relativo all'obiettivo n. 1. Gli Abruzzi sono ammissibili agli aiuti a titolo dell'obiettivo n. 1 per il periodo che va dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1996. Eccezionalmente, visto il fenomeno unico di contiguita' e in funzione del loro PIL regionale a livello NUTS III, gli "arrondissements" Avesnes, Douai e Valenciennes e le zone di Argyll e Bute, d'Aran, di Cumbraes e di Western Moray sono aggiunti all'elenco delle regioni dell'obiettivo n. 1. 2. L'elenco delle regioni, interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1 e' contenuto nell'allegato 1. 3. L'elenco delle regioni e' valido per sei anni a decorrere dal 1 gennaio 1994. Prima della scadenza di tale periodo la Commissione riesamina l'elenco in tempo utile affinche' il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotti un nuovo elenco valido per il periodo successivo alla scadenza di cui sopra. |
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